R.C. Auto
L’acquisto di un’autovettura acquisisce un duplice livello di importanza: in primo luogo a livello personale, trattandosi di una delle spese maggiormente ponderate (seconda solo all'acquisto di una casa). In secondo luogo a livello sociale, considerata la gravità dei danni fisici e materiali che è possibile subire o arrecare a terzi circolando con un veicolo a motore. Per questo, la scelta di possedere e guidare un veicolo a motore è regolamentata sia dal Codice della Strada che dal Codice Civile e Penale.
Ogni veicolo a motore può quindi circolare solo se assicurato con polizza di Responsabilità Civile Automobilistica, la cosiddetta R.C. Auto. Un veicolo motorizzato che circoli in assenza della suddetta polizza può essere sequestrato ed è soggetto a gravi sanzioni.
La R.C. Auto si fonda sull’art. n. 2043 del Codice Civile, sulla base del quale chiunque provochi ad altri un danno ingiusto è tenuto a risarcirlo. Dal 1969, la legge italiana prevede dunque che chiunque possieda un autoveicolo sia obbligato a sottoscrivere una polizza assicurativa che possa trasferire le responsabilità del conducente che rechi danni a terzi sulla compagnia assicurativa che provvederà all’indennizzo.
Nel 2007, molti dei decreti introdotti dal cosiddetto Pacchetto Bersani, hanno portato innovative modifiche al mondo delle polizze R.C. Auto finalizzate soprattutto ad agevolare il consumatore:
- convenzione di Indennizzo Diretto, che permette, in caso di sinistro, di presentare la richiesta di rimborso direttamente alla propria compagnia di assicurazione;
- assegnazione della classe di merito maturata con il sistema bonus malus anche sulla seconda auto, senza dover ripartire dalla quattordicesima classe, premiando così i comportamenti di guida virtuosa;
- estensione temporale dell’attestato di rischio che rimane valido anche dopo un periodo di astensione dalla guida.
La R.C. Auto non copre i danni conseguenti ad atti volontari ed intenzionali del conducente e non prevede indennizzo per i danni riportati dal conducente riconosciuto civilmente responsabile del sinistro.
Inoltre, è bene sottolineare che solo la R.C. Auto è obbligatoria e la sua stipula non può essere in nessun caso subordinata o completata dalla stipula di altre tipologie di assicurazioni.






