Tipologie di Prodotto
A ciascun prodotto assicurativo corrispondono costi e criteri di investimento diversi. È bene quindi esaminarli tutti nel dettaglio per poter effettuare la scelta più accurata.
Il decreto legislativo del 18 febbraio 2000 n. 47, in vigore dal 1° gennaio 2001, ha apportato sostanziali modifiche al sistema della previdenza individuale, rivedendo il piano fiscale della disciplina dei contratti di assicurazione sulla vita. Tale decreto ha operato la distinzione fondamentale tra:
- contratti di assicurazione aventi a oggetto il rischio morte, l'invalidità permanente e la non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana;
- contratti di assicurazione sulla vita con capitalizzazione dei premi versati, che hanno natura prevalentemente finanziaria;
- le forme di previdenza individuale, ovvero i F.I.P. che costituiscono il famoso terzo pilastro della previdenza.
L'intento di tale decreto è agevolare la previdenza integrativa attraverso l’utilizzo di strumenti assicurativi ad hoc, date le gravi difficoltà nelle quali si trova il sistema pensionistico pubblico.
Per chi avesse concluso contratti sulle polizze vita entro il 31 dicembre 2000 le condizioni rimangono immutate e resta in vigore la normativa precedente, di cui si può tuttora usufruire per le dichiarazioni dei redditi future fino a scadenza del contratto o della sospensione del pagamento dei premi di una detrazione del 19 % del premio fino ad un massimo di 2,5 milioni di € (475.000 Lire).
L'imposta sui rendimenti rimane del 12,5 %, calcolata sulla differenza tra la somma dei premi versati ed il capitale riscattato (plusvalenza di gestione) e diminuita del 2 % per ogni anno superiore al decimo, mentre l’eventuale rendita è soggetta a tassazione ordinaria per il 60% del suo ammontare.






