Polizza di Capitalizzazione
Le polizze di capitalizzazione rientrano nella categoria delle assicurazioni rivalutabili in quanto esse presentano la rivalutazione del capitale sulla base dei rendimenti di un fondo a gestione separata dell’agenzia di assicurazione e il consolidamento annuale delle prestazioni ottenute e solitamente prevedono una percentuale di rivalutazione minima garantita.
Ciò che caratterizza questo prodotto del ramo vita è che le operazioni di capitalizzazione non prevedono la copertura per il rischio di morte, sono quindi equiparabili a prodotti finanziari che prevedono il pagamento di un capitale alla scadenza del contratto.
Il premio versato, al netto dei costi, viene quindi investito e liquidato a scadenza con gli interessi maturati. I prodotti precedentemente illustrati, invece, contengono anche un rischio demografico, nel senso che le prestazioni dipendono da eventi della vita umana, come ad esempio, nel caso di un capitale in caso di decesso o di una rendita, finché l’assicurato è in vita.
Una polizza di capitalizzazione può essere una buona scelta per chi non avesse la necessità di tutelare i propri familiari o di costruirsi una rendita integrativa alla pensione.
Per i contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione aventi prevalentemente contenuto finanziario non è previsto alcun beneficio fiscale, in termini di detraibilità, in relazione ai premi versati.
Relativamente ai rendimenti finanziari che derivano da tale contratto, la nuova normativa conferma la qualificazione di reddito di capitale ai sensi dell’art. 44, comma 1, lett. g del TUIR.
I capitali corrisposti in dipendenza dei contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione costituiscono reddito per la parte corrispondente alla differenza tra l'ammontare percepito e quello dei premi pagati. A tal fine, si considera corrisposto anche il capitale convertito in rendita a seguito di opzione (art. 45, comma 4, TUIR).
Su tale reddito così calcolato, l’impresa di assicurazione applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura prevista dall’art. 7 del D.Lgs. del 21/11/1997, n. 461, attualmente del 12,5 % (art. 26 ter, D.P.R. del 29/09/1973, n. 600).
Tuttavia, i capitali liquidati in caso di decesso dell'assicurato sono esenti dal pagamento Irpef (art. 6, comma 4, L. n. 482/85).
Una volta identificato il prodotto che corrisponde alle proprie aspettative, sarà necessario scegliere il tipo di polizza che meglio si adatta alle proprie esigenze sulla base di rendita e premi.
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