Polizza Vita Rischio Morte
Le assicurazioni caso morte prevedono il versamento di una determinata rendita o capitale da parte della compagnia assicuratrice in caso di morte dell’assicurato.
L'art. 15, comma 1, lettera f del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) stabilisce che la detrazione dall’imposta lorda, pari al 19 % dei premi versati, si applica esclusivamente nel caso di contratti di assicurazione aventi per oggetto il rischio di morte o l’invalidità permanente non inferiore al 5 % o nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, per un importo complessivamente non superiore a 1291,14 €.
Per i lavoratori dipendenti, ai fini del predetto limite, si tiene conto anche dei premi di assicurazione in relazione ai quali il datore di lavoro ha effettuato la detrazione in sede di ritenuta.
Restano ferme le condizioni alle quali è subordinata la detrazione d'imposta:
- la durata minima deve essere di cinque anni dalla stipula del contratto;
- non deve essere consentita la concessione di prestiti nei primi cinque anni;
- qualora la polizza sia riscattata nei primi cinque anni, l’importo dei premi per i quali si è beneficiato della detrazione deve essere soggetto a tassazione separata. In tal caso, l’impresa assicuratrice dovrà applicare sulla somma corrisposta al contribuente una ritenuta a titolo di acconto con l’aliquota corrispondente al primo scaglione di reddito ai fini Irpef, di cui all’art. 11 del TUIR;
- per i contratti che prevedono la copertura di più rischi aventi un regime fiscale differenziato nella polizza è evidenziato l’importo del premio relativo a ciascun rischio (art. 13, comma 2, D. Lgs. n. 47/2000).
Le polizze vita rischio morte possono essere temporanee o a vita intera.






