Clausole di Esclusione

All’interno del contratto troverete le clausole relative alle garanzie escluse.
Sicuramente saranno escluse dall’indennizzo le condizioni derivanti da infortuni o malattie verificatisi precedentemente alla stipula della polizza (anche se le cause derivanti avessero luogo successivamente la conclusione del contratto di assicurazione).
È prevista la copertura per le conseguenze di malattie insorte prima della stipula della polizza, ma sconosciute poiché non evidenziate da accertamenti diagnostici o visite specialistiche, ma potrebbe sussistere anche la clausola di esclusione per specifiche patologie pregresse non conosciute; in merito potete consultare la clausola di “Periodo di carenza contrattuale” dove dovranno essere indicate tali esclusioni.


Altre esclusioni:

 

  • Interventi estetici: fanno eccezione eventuali plastiche rese necessarie da infortuni e interventi chirurgici;
  • Aborto volontario non terapeutico;
  • Cure dentarie: fanno eccezione quelle rese necessarie da infortunio o intervento medico;
  • Malattie mentali;
  • Conseguenze dovute a attività illegali volontarie compiute dall’assicurato;
  • Acquisto di protesi: escluse quelle rese necessarie da intervento o infortunio;
  • Eliminazione di difetti congeniti: è una clausola alla quale è bene che poniate grande attenzione poiché l’agenzia di assicurazione potrebbe rifiutare la corresponsione dell’indennizzo proprio per il fattore congenito anche se sconosciuto prima della sottoscrizione della polizza.

 

Inoltre ricordate che generalmente non sono coperti gli accertamenti diagnostici se il loro risultato non conferma la presenza di una malattia.
Vi sono poi delle categorie per le quali vige l’inassicurabilità: alcolisti, tossicodipendenti, sieropositivi, persone affette da infermità mentale. Se nel corso della durata contrattuale doveste rientrare in una di queste categorie vi verrà negato il diritto di indennizzo, salvo diverse condizioni contrattuali.
Inoltre, generalmente, le agenzie di assicurazione, non assicurano persone che abbiano superato una certa età, ma non possono prevedere la cessazione della polizza se il compimento della suddetta età avviene durante l’arco della durata contrattuale.