Attenzione a...

Il questionario

Prima della sottoscrizione della polizza l’intermediario vi sottoporrà un questionario a scopo di anamnesi, ovvero per raccogliere tutte le informazioni riguardanti i vostri precedenti fisiologici e/o patologici personali o ereditari. È importante che le vostre risposte siano il più dettagliate e precise possibile perché è sulla base di queste che l’agenzia valuterà le possibilità che il rischio si verifichi.
Se le informazioni risultassero incomplete o inesatte potreste vedervi contestata, negata o ridotta la corresponsione dell’indennizzo al verificarsi del sinistro. Le compagnie assicurative sono sfavorevoli agli indennizzi per invalidità quindi il questionario potrebbe essere posto in maniera poco chiara proprio per farvi incorrere nella possibilità della perdita al diritto totale o parziale di rimborso, quindi inserite tutte le informazioni anche in forma ripetitiva e anche se le considerate inutili.

Durata del contratto

Dal momento in cui sottoscriverete la polizza sarete obbligati al pagamento dei premi fino alla scadenza contrattuale. Rispettate i pagamenti dei premi: la legge stabilisce che la copertura è sospesa dal quindicesimo giorno successivo alla scadenza e ritorna in vigore alle ore 24 del giorno in cui viene ripagato il premio.
Inoltre, il contratto, alla scadenza, potrebbe essere rinnovabile tacitamente in mancanza di disdetta; è bene quindi accertarsi sempre delle condizioni e dei tempi che avete a disposizione per disdire la polizza. Ricordate che il termine a disposizione per effettuare la disdetta deve sempre essere inferiore ai 60 giorni.
Anche il periodo di proroga deve essere indicato e non può essere superiore ai 2 anni.

 

Periodo di carenza contrattuale

Il contratto di assicurazione sanitaria prevede, generalmente, un periodo, denominato “termine di aspettativa”, che inizia con la decorrenza del contratto, durante il quale non vi sarà dovuta corresponsione da parte dell’agenzia di assicurazione in caso si verifichi il sinistro assicurato. Il parto e le malattie insorte prima della stipula della polizza sono generalmente oggetto di questa clausola, mentre difficilmente si riscontra un “termine di aspettativa” in merito a infortuni.

 

Clausola di recessione

È sconsigliabile sottoscrivere un contratto che prevede la facoltà di recesso da parte dell’agenzia di assicurazione in caso di avvenuto sinistro. Tale clausola, sia essa unilaterale, esclusivamente a favore dell’agenzia di assicurazione, o bilaterale, ovvero anche a voi viene riconosciuto il diritto di recesso (ma non ne avreste alcun vantaggio), è stata riconosciuta dalla magistratura vessatoria e contraria al Codice Civile.

 

Termini di prescrizione

Per legge, i diritti derivanti dalla sottoscrizione del contratto di assicurazione sono validi per un anno dal verificarsi del sinistro identificato nella polizza. L’indennizzo va richiesto entro e non oltre un anno.
Ricordate che il momento di avvenuto sinistro differisce a seconda della tipologia di polizza:

  1. per le polizze di invalidità, il verificarsi del sinistro non coincide con il momento dell’infortunio o del manifestarsi della malattia, ma con il momento in cui viene certificata l’invalidità e il suo grado,
  2. per le polizze di rimborso spese mediche, il momento da cui parte la prescrizione dei diritti è quello che coincide con il ricorso alle prestazioni medico-sanitarie a causa di malattia o infortunio. Da sottolineare che, nel caso la malattia o l’infortunio, causino più ricorsi alle prestazioni medico-sanitarie, i sinistri saranno tanti quanti i ricoveri.

 

Questioni Legali

Per legge il foro competente per le controversie insorte con l’agenzia di assicurazione deve sempre essere quello con sede nella città di residenza dell’assicurato. Verificate che nelle condizioni contrattuali non sia indicato un foro di competenza diverso.