In Caso di Sinistro

In caso di un evento (episodio, fatto accidentale) che arrechi danno alle cose assicurate, l'assicurato deve darne comunicazione alla compagnia assicurativa entro tre giorni da quando il fatto è accaduto o da quando egli ne è venuto a conoscenza.


Di seguito la procedura, suddivisa nelle sue varie fasi:

1. Modulo di denuncia

L'assicurato deve recarsi presso la compagnia assicurativa e compilare l'apposito modulo di denuncia di sinistro, nel quale deve riportare quali possono essere le cause e a quanto approssimativamente ammonta il danno.

In caso di sinistro quale furto e incendio, l'assicurato deve, per prima cosa, recarsi dall'Autorità di Polizia e sporgere denuncia, per poi recarsi dalla compagnia assicurativa e consegnare una copia del documento.

2. Apertura del sinistro

La compagnia assicurativa apre il sinistro e incarica un perito di accertare i danni conseguenti all'evento verificatosi.


3. Ispezione del perito

Il perito effettua un sopralluogo nel corso del quale andrà a:

  • ispezionare la causa e la dinamica dei fatti;
  • stabilire l'esistenza dei danni diretti e indiretti;
  • valutare la loro qualità ed entità;
  • identificare il titolo di proprietà delle cose danneggiate e i dati di preesistenza. Per dati di preesistenza si intende lo stato di manutenzione del fabbricato e dei beni assicurati, il loro valore e costo al momento del sinistro.

Il perito deve, quindi, verificare la causa e la dinamica del sinistro che, al fine di comportare un risarcimento danni da parte della compagnia assicuratrice, deve essere considerato “caso fortuito”.

 
4. Risarcimento

L'assicurazione, dopo aver effettuato la perizia dei danni, provvede al calcolo del risarcimento, sottraendo dall'indennizzo una quota in percentuale o forfettizzata.
Se il fabbricato è assicurato per una somma inferiore al suo valore, l'indennizzo diminuisce con l'applicazione della regola proporzionale.
Bisogna ricordare che esiste sempre una franchigia, cioè un tetto minimo al di sotto del quale la compagnia non risarcisce il danno, e che essa viene stabilita al momento del contratto.


5. Quietanza

Prima di ottenere l'indennizzo o il risarcimento, l'assicurato (o il danneggiato) deve firmare una rinuncia ad ogni altra pretesa. Questa rinuncia viene definita quietanza.
Nel caso in cui si tratti di una polizza di condominio, l'amministratore deve fare attenzione a sottoscrivere la quietanza, poiché, una volta firmata, non c'è più modo di pretendere altri risarcimenti. Infatti, può accadere che il danneggiato non sia soddisfatto del risarcimento ottenuto e si rivolga al condomino che ha causato il danno il quale, non potendo fare più nulla per lui, potrà chiedere egli stesso i danni all'amministratore che ha accettato una somma minore.


Note importanti:


1) L'assicurato deve limitare i danni o il loro aggravamento.
2) L'assicurato non deve interferire nella scena del sinistro fino a quando la compagnia assicurativa non lo autorizzi a farlo.
3) L'assicurato deve mettere a disposizione della compagnia assicurativa e dei periti ogni documento ed elemento utile alla dimostrazione dei danni causati dal sinistro. Proprio per questo, è sempre importante conservare le ricevute e le fatture dei beni posseduti in casa coperti dalla polizza assicurativa. Per alcuni di questi, soprattutto quelli di maggior valore (spesso senza documentazione di acquisto perchè ereditati o oggetto di regalo altrui), è richiesta anche una documentazione fotografica.