Danni Diretti

L'espressione “danni diretti” si riferisce a quegli eventi che sono coperti dall'assicurazione, in quanto previsti e indicati nel contratto.


Questi danni devono però considerarsi conseguenza di eventi “accidentali”: il problema è che la stessa definizione di accidentalità non è chiara e gli assicuratori la interpretano, talvolta, in senso fortemente restrittivo, in modo tale da restringere il campo del risarcimento dei danni.



La copertura dei danni diretti riguarda:

 

  • incendio, esplosione e scoppio;
  • furto, rapina e scippo;
  • danni causati da eventi atmosferici quali uragani, bufere, grandine, trombe d'aria, fulmini e danni elettrici conseguenti, sovraccarico di neve etc.;
  • danni da acqua condotta;
  • rottura di cristalli;
  • ricerca del guasto.

 

La copertura del danno da acqua condotta è sicuramente una delle coperture più scelte quando si stipula una polizza sulla casa o di condominio.

 

È importante fare chiarezza sul fatto che i danni diretti non sono di responsabilità civile, soprattutto quando si tratta di polizze di condominio.


Infatti, di fronte ad uno stesso evento, ogni condomino ha la posizione di assicurato (ha quindi diritto all'indennizzo) ma anche di danneggiato (reclama quindi il risarcimento).
Onde evitare che l'assicuratore debba prendere provvedimenti in entrambi i casi, nella polizza del condominio è specificato che non riceve un risarcimento chi, per uno stesso evento, riceve già un indennizzo.