Dettagli
Polizza del Capofamiglia
La polizza del capofamiglia può riguardare:
- la responsabilità del contraente e del nucleo familiare nei confronti di terzi;
- l'immobile, comprendendo anche garanzie dirette per questo (solo se dettagliatamente ed espressamente descritto nel contratto di polizza).
La polizza del capofamiglia è molto simile alla polizza globale fabbricati. Tuttavia, vi sono una serie di differenze che riguardano:
- gli importi di franchigia, massimali e limiti di risarcimento;
- le condizioni nelle quali gli eventi accadono;
- le deroghe e le esclusioni.
Polizza per Rischio Locativo
La polizza per rischio locativo prevede che la compagnia assicurativa paghi il risarcimento dei danni diretti e materiali conseguenti a incendio o altro evento previsto nella polizza, quando essi sono causati, anche con colpa grave, dall'assicurato all'abitazione occupata dallo stesso.
La garanzia è a “valore intero” e la somma assicurata deve essere uguale o anche maggiore del valore di preesistenza del fabbricato.
Per il risarcimento dei danni si applica così la regola proporzionale, quando la somma assicurata sia inferiore al valore calcolato a termini di polizza.
Polizza Ricorso dei Vicini
Questa polizza garantisce che, in caso di incendio o di un altro evento previsto nella polizza e causato dall'assicurato, la compagnia assicuratrice risarcisca i danni ai vicini e/o a terzi, sulla base del principio del “non danneggiare nessuno” come enunciato nell'articolo n. 2043 del C.C.
Questo tipo di polizza è di “primo rischio assoluto” e ad essa non si applica la regola proporzionale, dal momento che è impossibile stabilire a priori l'entità del danno che eventualmente i vicini e/o terzi possono riportare.
Questo tipo di polizza non comprende i danni alle cose che l'assicurato ha in consegna, custodia o possesso.
Non sono inoltre considerati terzi il coniuge, i genitori, i figli dell’assicurato, i parenti e i conviventi.
Questo tipo di polizza garanzia non è conciliabile con la polizza globale fabbricati.






